LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 9
Sostituzione dell'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Misure di semplificazione
1.
In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal
decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'
articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".