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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 4
Disciplina delle missioni
1. Ai fini della presente legge, per missione si intende la partecipazione a tutte le attività indicate dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1.
2. Ai fini della copertura delle spese ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i consultori e gli invitati devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la missione è autorizzata dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali.
3. Il Presidente della Consulta, in ragione della sua carica istituzionale, può effettuare missioni dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
4. Le missioni sono autorizzate dal luogo di residenza anagrafica dei consultori e degli invitati, ovvero dal luogo di residenza effettiva se ciò risulta più economico per le spese di viaggio di competenza dell'Assemblea legislativa, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Per il Presidente ed il Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali, nel caso in cui vi sia la coincidenza di presenza nella sede della Regione Emilia-Romagna per l'attività legata alla carica consiliare e per l'invio in missione, l'inizio e il termine della missione sono considerati da Bologna e non dal luogo di residenza.
6. Per i consultori che risiedono in Italia ma al di fuori del territorio regionale, si considera come residenza la sede in Emilia-Romagna dell'Ente o dell'associazione che li ha designati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e g), della legge regionale n. 5 del 2015.
7. In allegato alla presente legge, è contenuto il disciplinare sui criteri e le modalità per lo svolgimento delle missioni e sui limiti di spesa.

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