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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 maggio 2016, n. 6

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 novembre 2022, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 5
1.
Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole:
"almeno due volte"
sono sostituite dalle parole:
"fino a due volte".
2.
Al comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppresse le parole
"regolamento di cui al".
3.
Il comma 4 dell' articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4. L'Assemblea legislativa, con legge, disciplina le spese per il funzionamento della Consulta.".
4. Al comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

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