Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell'
articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è aggiunto il seguente:
"2 bis Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 3
Art. 4
1. Al comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'
art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) le parole
"tre anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"cinque anni".
2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5
1. Dopo il comma 3-bis dell'
articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:
"3 ter Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.".
1. Ai sensi dell'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, sulla base della proposta della struttura regionale competente in materia e previa comunicazione alla competente Commissione assembleare, approva il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.
2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.
4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'
articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, con provvedimenti del direttore generale regionale competente per materia sono individuati i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo processo di spesa.
Art. 7
1. Dopo il comma 12 dell'
articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"12 bis In relazione agli incarichi di cui al presente articolo, resta fermo, anche in coerenza con l'
articolo 90, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di mancanza del titolo di studio idoneo, il divieto di effettuazione di attività gestionale. Il trattamento economico è parametrato, sulla base delle attività di diretta collaborazione effettivamente assegnate, agli inquadramenti economici previsti dai contratti collettivi applicati ai dirigenti e al personale regionale.".
Art. 8
1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9
della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell'ambito delle Missioni 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo" e 11 "Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali", necessarie al trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015.
Art. 9
1. Alla fine del comma 4 dell'
articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) dopo la parola
"Regione"
sono aggiunte le seguenti:
", nel rispetto della normativa statale in materia".
Art. 10
Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio
1. A conferma di quanto disposto dall'
articolo 28, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dall'
articolo 30, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall'
articolo 34, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a causa del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio ed al fine di favorire la ripresa dell'attività edificatoria, non si procede all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).