LEGGE REGIONALE 09 maggio 2016, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il
30 giugno 2018.
L' art. 13 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell' articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).


