Storia delle modifiche apportate da :
| Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
| 1. | ![]() | 27/12/2017 | |
| 2. | ![]() | 09/05/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 09 maggio 2016, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42
) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) le parole
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di mancanza del titolo di studio idoneo, il divieto di effettuazione di attività gestionale. Il trattamento economico è parametrato, sulla base delle attività di diretta collaborazione effettivamente assegnate, agli inquadramenti economici previsti dai contratti collettivi applicati ai dirigenti e al personale regionale.".
(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il
30 giugno 2018.
L' art. 13 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell' articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).




