LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
INDICE
Titolo II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA
Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
La presente legge, in coerenza con la
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento:
a)
delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e di altre previsioni europee in materia ambientale;
b)
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
c)
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
d)
della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
2.
Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale e in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.
3.
Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a)
della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del
decreto legislativo n. 105 del 2015;
b)
dell'
articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di attuazione della direttiva 2008/98/CE;
c)
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE).
Titolo II
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA
Capo I
Modifiche alla
legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Art. 2
Sostituzione dell'
articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1.
La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
2.
La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.
3.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.".
Art. 3
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
Al comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 4
Sostituzione dell'
articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
1.
Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2.
ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3.
Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'
articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4.
Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'
articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5.
Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 5
Sostituzione dell'
articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1.
Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a)
il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b)
il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c)
due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d)
un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e)
un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f)
un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g)
il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2.
Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3.
Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4.
Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".
Art. 6
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Norme procedimentali
1.
ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a)
emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b)
rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2.
La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3.
Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'
articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.".
Art. 7
Sostituzione dell'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1.
Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
2.
Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.
3.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'
articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 8
Sostituzione dell'
articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Effetto domino
1.
La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a)
l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;
b)
l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'
articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 9
Sostituzione dell'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Misure di semplificazione
1.
In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal
decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'
articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 10
Sostituzione dell'
articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Piani di emergenza
1.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'
articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).".
Art. 11
Sostituzione dell'
articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Consultazione del pubblico interessato
1.
Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'
articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 12
Modifiche all'
articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
Il comma 1 dell'
articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1.
Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'
articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all'
articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000.".
2.
Il comma 5 dell'
articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5.
Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all'adozione di dette linee guida, gli atti di individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge.".
Art. 13
Sostituzione dell'
articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Norme di salvaguardia
1.
Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2.
Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3.
Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a)
aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b)
ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c)
ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d)
potenziamento di linee elettriche aeree.".
Art. 14
Sostituzione dell'
articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1.
La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2.
A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3.
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell'
articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Art. 15
Sostituzione dell'
articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Ispezioni
1.
Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:
a)
pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'
articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale, è riesaminato con periodicità annuale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b)
programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui
articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il programma è predisposto da ARPAE in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
c)
disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato I, appendice 1 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli), del
decreto legislativo n. 105 del 2015;
d)
svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE, dei Vigili del fuoco e di INAIL. Il rappresentante di ARPAE ha funzione di referente.
2.
Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni ARPAE può avvalersi del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra ARPAE, i Vigili del Fuoco e INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'
articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3.
In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE prescrive al gestore gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività.
4.
A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'
articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a)
raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b)
adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;
c)
formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.".
Art. 16
Sostituzione dell'
articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Sanzioni
1.
L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'
articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.".
Art. 17
Abrogazioni e norme transitorie
1.
Gli articoli 9, 17 e 18
della legge regionale n. 26 del 2003 sono abrogati.
2.
Ferma restando la disciplina transitoria posta dal
decreto legislativo n. 105 del 2015, fino all'1 giugno 2016 si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 68 e 69
della legge regionale n. 13 del 2015.
Art. 18
Modifiche alla
legge regionale n. 44 del 1995
1.
Alla lettera l) del comma 1 dell'
articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole
"del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)"
sono sostituite dalle seguenti:
"del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo A-3-bis dell'allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000
1.
L'articolo A-3-bis dell'allegato alla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è sostituito dal seguente:
"Art. A-3-bis
Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a)
stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'
articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
b)
area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
3.
Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.
4.
Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.
5.
Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
Capo II
Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette
Art. 20
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
1.
Al comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) sono soppresse le parole
"e dalle Province".
2.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:
"2 bis.
Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria e, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convenzione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge. L'affidamento in gestione di cui al presente comma può essere attuato anche per beni regionali di diversa provenienza, al fine di migliorare la gestione funzionale del complesso patrimoniale.".
3.
Al comma 4 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 sono soppresse le parole
"ed alle Province territorialmente interessate".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è inserito il seguente:
"1 bis.
La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali ed agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva Man and Biosphere (MAB) dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d'azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.".
Art. 22
(abrogato da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Modifiche all'
articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015
abrogato.
Capo III
Ulteriori disposizioni in materia ambientale
Art. 23
Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani
1.
La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.
2.
Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.
Art. 24
Modifiche alla
legge regionale n. 17 del 1991
1.
Alla
legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:
2.
Il comma 3 bis dell'
articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3 bis.
A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall'
articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".
3.
L'
articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1.
Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2.
L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.".
4.
Alla
legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
b)
gli articoli 23 e 25 sono abrogati.
Art. 25
Norme di attuazione dell'articolo 23
1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della
legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle Commissioni stesse anche per i procedimenti in corso a tale data.
Art. 26
Modifiche all'
articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
All'
articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
all'alinea del comma 13 ter, la lettera b) è soppressa;
c)
al comma 13 quater, la lettera b) è soppressa.
Art. 27
Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modifiche all'
articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999
1.
I commi 1 e 2 dell'
articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.
2.
In attuazione dell'
articolo 69, comma 3 bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.
Capo IV
Norme in materia di energia
Art. 28
Modifiche all'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Il comma 2 dell'
articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:
"2.
Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'
articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.".
Art. 29
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002
1.
Al comma 1 bis dell'
articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole
"o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'
articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))."
Art. 30
(abrogato da art. 7 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002
1.
abrogato
Art. 31
Modifiche all'
articolo 4 bis della legge regionale n. 10 del 1993
1.
Al comma 4 dell'
articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) le parole
"L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della"
sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione competente per l'autorizzazione comunica ai proprietari delle aree oggetto dell'eventuale".
Art. 32
Sostituzione dell'
articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 2004
1.
L'
articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente:
"Art. 25 quater
Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici
1.
In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:
a)
un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
b)
un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
c)
un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
d)
un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER).
2.
Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:
a)
definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
b)
definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;
c)
definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;
d)
regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies;
e)
definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);
f)
definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;
g)
le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.
3.
In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:
a)
i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
b)
i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
c)
la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;
d)
i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
4.
Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.
5.
La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).
6.
È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento.".
Art. 33
Sostituzione dell'
articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004
1.
L'
articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 quinquies
Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1.
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2.
L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a)
consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b)
fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica.
3.
In coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla
parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4.
Ai sensi dell'
articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5.
La Giunta regionale definisce:
a)
le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
b)
il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
c)
le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
d)
il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.
6.
Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla
parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.".
Art. 34
Sostituzione dell'
articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004
1.
L'
articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 sexies
Accertamenti e ispezioni
1.
In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
2.
Il regolamento di cui all'articolo 25 quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti all'approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:
a)
il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati in CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;
b)
le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;
c)
i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.
3.
L'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione viene affidata all'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'
articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, commi 2, 3 e 4.
4.
Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.".
Art. 35
Modifiche all'
articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 3 dell'
articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale".
2.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004 è aggiunto il seguente:
"3 bis.
I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà all'eventuale riparametrazione del contributo.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 25 quindecies
della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 25 quindecies
della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:
"4 bis
I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 25 octies, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.".
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Modifiche alla
legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato
Art. 37
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Al comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole
"come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"
sono sostituite dalle seguenti:
"come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)".
2.
Il comma 5 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"5.
L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.".
Art. 38
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Al comma 4 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole
"ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5,".
2.
I commi 7 e 8 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.
Art. 39
Inserimento dell'articolo 3 bis nella
legge regionale n. 1 del 2010
1.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis
Funzioni delle Camere di Commercio
1.
In attuazione dell'
articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2.
Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3.
Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4.
Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5.
Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6.
Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).".
Art. 40
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Il comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"2.
La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a)
nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b)
un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c)
un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.".
2.
Il comma 7 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"7.
Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.".
3.
I commi 8 e 9 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.
Art. 41
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Al comma 1 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
b)
le lettere d) ed f) sono abrogate.
2.
Al comma 2 dell'articolo 6 le parole
"Servizio Artigianato"
sono sostituite dalle seguenti:
"Servizio competente in materia di artigianato".
Art. 42
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
L'
articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Funzioni della Regione
1.
Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2.
Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
3.
Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:
a)
svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;
b)
richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;
c)
attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.".
Art. 43
Disposizioni transitorie e di prima applicazione
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui all'
articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2010. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.
2.
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.
Capo II
Modifiche alla
legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica
Art. 44
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006
1.
Il comma 3 dell'
articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) è abrogato.
Art. 45
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006
1.
Il comma 2 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2.
Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007
Art. 46
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 4 dell'
articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:
"4
La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'
articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.".
Art. 47
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1.
Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'
articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.".
2.
Al comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse."
sono sostituite dalle seguenti:
"l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.".
Art. 48
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a)
fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008;
b)
consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.".
Art. 49
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"ai sensi dell'articolo 18, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,";
3.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:
"4 bis.
In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter,
della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.".
Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 50
Modifiche all'
articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Al comma 5 dell'
articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) le parole:
", considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24"
sono soppresse.
Art. 51
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2004
1.
All'
articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono apportate le seguenti modificazioni:
b)
le parole
"dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42)".
Art. 52
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Al comma 2 dell'
articolo 15 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) sono soppresse le parole:
"dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché".
Art. 53
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Al comma 3 dell'
articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) sono soppresse le parole
"dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e".
Art. 54
Sistema di alternanza scuola-lavoro
1.
Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'
articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a partire dai percorsi di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'
articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla
legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.
2.
I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.