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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 54
Sistema di alternanza scuola-lavoro
1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all' articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell' articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.
2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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