LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 20
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
1.
Al comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) sono soppresse le parole
"e dalle Province".
2.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:
"2 bis.
Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria e, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convenzione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge. L'affidamento in gestione di cui al presente comma può essere attuato anche per beni regionali di diversa provenienza, al fine di migliorare la gestione funzionale del complesso patrimoniale.".
3.
Al comma 4 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 sono soppresse le parole
"ed alle Province territorialmente interessate".