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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 24
1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1 e 18, comma 2, le parole
"Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive"
sono sostituite dalle parole
"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
b)
all'articolo 7, comma 3, sono soppresse le parole:
"; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive";
c)
agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19, comma 2 e 22, comma 5, la parola
"Sindaco"
è sostituita dalla parola
"Comune".
2.
Il comma 3 bis dell' articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall' articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".
3.
L' articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.".
4. Alla legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
a)
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.

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