LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 24
Modifiche alla
legge regionale n. 17 del 1991
1.
Alla
legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:
2.
Il comma 3 bis dell'
articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3 bis.
A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall'
articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".
3.
L'
articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1.
Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2.
L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.".
4.
Alla
legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
b)
gli articoli 23 e 25 sono abrogati.