LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 27
Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modifiche all'
articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999
1.
I commi 1 e 2 dell'
articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.
2.
In attuazione dell'
articolo 69, comma 3 bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.