LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 28
Modifiche all'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Il comma 2 dell'
articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:
"2.
Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'
articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.".