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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 29
1.
Al comma 1 bis dell' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole
"o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))."

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