LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 31
Modifiche all'
articolo 4 bis della legge regionale n. 10 del 1993
1.
Al comma 4 dell'
articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) le parole
"L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della"
sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione competente per l'autorizzazione comunica ai proprietari delle aree oggetto dell'eventuale".