LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 33
Sostituzione dell'
articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004
1.
L'
articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 quinquies
Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1.
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2.
L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a)
consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b)
fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica.
3.
In coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla
parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4.
Ai sensi dell'
articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5.
La Giunta regionale definisce:
a)
le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
b)
il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
c)
le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
d)
il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.
6.
Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla
parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.".