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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 35
1.
Al comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale".
2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà all'eventuale riparametrazione del contributo.".

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