LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 37
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Al comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole
"come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"
sono sostituite dalle seguenti:
"come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)".
2.
Il comma 5 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"5.
L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.".