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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 40
1.
Il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.".
2.
Il comma 7 dell' articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.".
3. I commi 8 e 9 dell' articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

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