LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 40
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
Il comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"2.
La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a)
nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b)
un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c)
un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.".
2.
Il comma 7 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"7.
Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.".
3.
I commi 8 e 9 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.