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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 42
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Funzioni della Regione
1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:
a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;
b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;
c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.".

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