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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 43
Disposizioni transitorie e di prima applicazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui all' articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2010. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.
2. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.

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