LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 45
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006
1.
Il comma 2 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2.
Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.