LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 48
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a)
fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008;
b)
consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.".