LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 49
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"ai sensi dell'articolo 18, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,";
3.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:
"4 bis.
In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter,
della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.".