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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Oggetto della legge regionale
Chiudere area tit2 TITOLO II - Modifiche legislative in materia di servizi sociali
Espandere area tit2-cap1 CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali
Espandere area tit2-cap2 CAPO II - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Espandere area tit2-cap3 CAPO III - Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale
Espandere area tit3 TITOLO III - Modifiche legislative in materia di terzo settore
Espandere area tit4 TITOLO IV - Modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni
Espandere area tit5 TITOLO V - Modifiche legislative in materia di politiche abitative
Espandere area tit6 TITOLO VI - Modifiche legislative in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Espandere area tit7 TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Oggetto della legge regionale
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 65, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative, volte al completamento del processo di riordino e all'armonizzazione della normativa regionale in dette materie.
TITOLO II
Modifiche legislative in materia di servizi sociali
CAPO I
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.".
Art. 3
1.
La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"J) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);".
Art. 4
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie, sentita la Commissione assembleare competente.".
Art. 5
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;".
Art. 6
1.
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.".
Art. 7
1.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
Art. 8
1.
La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"h) realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno;".
2.
Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), e d), con le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.".
Art. 9
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende".
Art. 10
1.
Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.".
Art. 11
1.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.
3.
Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).".
4.
Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del Terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali.".
Art. 12
1.
L'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione istituisce il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
2. Il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.
4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando, anche in riferimento alla protezione dei dati personali, standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.
5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.".
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.";
b)
alla lettera a), le parole:
"tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,"
sono soppresse;
c)
la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"g) individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;".
2.
Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.".
3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.
Art. 14
1.
Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi.".
Art. 15
1.
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 Sito esterno (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)).".
Art. 16
1.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.".
Art. 17
1.
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:
"3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)".
Art. 18
1.
Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.".
2.
Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.".
Art. 19
1.
Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.".
Art. 20
1.
Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.".
Art. 21
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogata.
2.
Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2.".
Art. 22
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.
2.
Al comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.".
CAPO II
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"alle Province ed"
sono soppresse;
b)
le parole
"degli articoli 4 e 5"
sono così modificate:
"dell'articolo 5".
2.
Il secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente:
"Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8;".
3.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5;".
Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),"
sono sostituite dalle parole:
"Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano".
Art. 25
1.
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).".
Art. 26
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"delle Province,"
sono soppresse.
2.
Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
", Province"
sono soppresse.
Art. 27
1.
Al termine del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente periodo:
"Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno".
Art. 28
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"ed i Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Comuni, o le loro Unioni".
Art. 29
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono"
sono sostituite dalle parole:
", nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce".
2.
Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"le Province"
sono sostituite dalle parole:
"i Comuni, o le loro Unioni,".
Art. 30
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).".
CAPO III
Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale
Art. 31
1.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.".
Art. 32
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), la parola
"Annualmente"
è sostituita dalle parole:
"A cadenza triennale".
TITOLO III
Modifiche legislative in materia di terzo settore
CAPO I
Art. 33
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".
Art. 34
1.
All'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto.".
Art. 35
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto:
a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;
b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.".
Art. 36
1.
All'inizio del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente periodo:
"Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.".
CAPO II
Art. 37
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".
CAPO III
Art. 38
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale), le parole
", non essendo iscritte nei registri regionali,"
sono soppresse.
TITOLO IV
Modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni
Art. 39
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.".
Art. 40
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;";
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;".
Art. 41
1.
Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione:
a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;
b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;
c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.".
Art. 42
1.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.".
Art. 43
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.".
Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti:
"1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.
1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.".
Art. 45
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative
1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 Sito esterno (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.
5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.
6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.
7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.
8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.
9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.
11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.
12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.".
Art. 46
1.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti commi:
"4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:
a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
c) il settore sociale.
4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.".
Art. 47
1.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative."
Art. 48
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza
1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.
2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.".
Art. 49
1.
Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.".
Art. 50
1.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.".
Art. 51
1.
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.".
Art. 52
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserita la seguente lettera:
"b bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;".
Art. 53
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole:
"le province,"
sono sostituite dalle parole
"le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze,".
Art. 54
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Affidamento familiare e accoglienza in comunità
1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.
3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.
4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.
5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.
6. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.".
Art. 55
1.
Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"e le province favoriscono"
sono sostituite dalla parola:
"favorisce".
2.
Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).".
Art. 56
1.
Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005"
sono sostituite dalle parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005".
2.
Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.".
3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.
Art. 57
1.
L'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 42
Mobilità e cittadinanza europea
1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.
4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.".
TITOLO V
Modifiche legislative in materia di politiche abitative
Art. 58
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente comma:
"2 bis. La Regione esercita le funzioni concernenti l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato con contributi pubblici dagli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, con esclusione dei Comuni. L'Assemblea legislativa, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), definisce la procedura e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la disciplina relativa alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi e quella inerente gli alloggi non oggetto di trasformazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'autorizzazione può essere richiesta, previo parere favorevole del comune interessato, dall'operatore che ha realizzato l'intervento con contributo pubblico o dall'operatore che gli è subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
b) siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
c) la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;
d) la richiesta di autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;
e) siano fissati specifici parametri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire;
f) gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;
g) le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi sono finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;
h) gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario, per singolo intervento, ad un terzo, alle condizioni indicate all'articolo 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
i) in via di prima applicazione, il limite quantitativo stabilito dalla precedente lettera d) non trova applicazione per gli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino essere sottoposti a fallimento o a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero risultino essere stati ammessi, a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), alla procedura di concordato preventivo. La norma di cui alla presente lettera si applica anche agli operatori nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, penda procedimento per la dichiarazione di fallimento a norma dell'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, ovvero procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'autorizzazione potrà essere richiesta dal curatore fallimentare, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, o dal commissario liquidatore, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentate, sulla base del piano depositato a norma dell'articolo 161, lettera e), del regio decreto n. 267 del 1942, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 167, secondo comma, legge fallimentare. Anche nel caso di concordato approvato e in corso di omologa o già omologato a norma dell'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della società, sulla base del piano modificato, debitamente autorizzato dagli organi della procedura. Anche nei casi di autorizzazione disciplinati dalla presente lettera è necessario acquisire il parere favorevole alla trasformazione del comune interessato e trova applicazione quanto disposto dalla precedente lettera h).".
Art. 59
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola
"trenta"
è sostituita con
"sessanta".
TITOLO VI
Modifiche legislative in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Art. 60
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:
"2. Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un Coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.".
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 61
Norma di prima applicazione
1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.
Art. 62
Norma transitoria
1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto dell'Assemblea legislativa previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'articolo 58 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.
Art. 63
Disposizioni finanziarie
1. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008 e n. 24 del 2001.
Art. 64
Abrogazioni
1. Il Capo II del Titolo VII della Parte Terza della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 2 del 2003: la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15, gli articoli 18, 53, 56, 59, i commi 2 e 3 dell'articolo 62, gli articoli 63 e 67.
3. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 della legge regionale n. 5 del 2004 sono abrogati.
4. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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