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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 62
Norma transitoria
1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto dell'Assemblea legislativa previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'articolo 58 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.

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