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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

CAPO II
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"alle Province ed"
sono soppresse;
b)
le parole
"degli articoli 4 e 5"
sono così modificate:
"dell'articolo 5".
2.
Il secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente:
"Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8;".
3.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5;".
Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),"
sono sostituite dalle parole:
"Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano".
Art. 25
1.
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).".
Art. 26
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"delle Province,"
sono soppresse.
2.
Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
", Province"
sono soppresse.
Art. 27
1.
Al termine del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente periodo:
"Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno".
Art. 28
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"ed i Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Comuni, o le loro Unioni".
Art. 29
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono"
sono sostituite dalle parole:
", nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce".
2.
Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"le Province"
sono sostituite dalle parole:
"i Comuni, o le loro Unioni,".
Art. 30
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).".

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