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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

CAPO III
Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale
Art. 31
1.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.".
Art. 32
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), la parola
"Annualmente"
è sostituita dalle parole:
"A cadenza triennale".

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