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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

CAPO I
Art. 33
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".
Art. 34
1.
All'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto.".
Art. 35
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto:
a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;
b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.".
Art. 36
1.
All'inizio del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente periodo:
"Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.".

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