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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.";
b)
alla lettera a), le parole:
"tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,"
sono soppresse;
c)
la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"g) individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;".
2.
Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.".
3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.

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