LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 15
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152
(Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)).".
