LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 17
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:
"3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)".