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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 18
1.
Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.".
2.
Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.".

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