Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"alle Province ed"
sono soppresse;
b)
le parole
"degli articoli 4 e 5"
sono così modificate:
"dell'articolo 5".
2.
Il secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente:
"Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8;".
3.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5;".

Espandi Indice