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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),"
sono sostituite dalle parole:
"Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano".

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