LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 26
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"delle Province,"
sono soppresse.2.
Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
", Province"
sono soppresse.