LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 27
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004
1.
Al termine del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente periodo:
"Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
".
