LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 29
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004
1.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole:
"e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono"
sono sostituite dalle parole:", nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce".
2.
Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole
"le Province"
sono sostituite dalle parole:"i Comuni, o le loro Unioni,".