LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 31
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997
1.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.".