LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 32
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), la parola
"Annualmente"
è sostituita dalle parole:"A cadenza triennale".