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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 33
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".

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