LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 34
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
All'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto.".