LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 35
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto:
a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;
b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.".