LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 40
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;";