LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 41
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione:
a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;
b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;
c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.".