LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 43
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.".