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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 56
1.
Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005"
sono sostituite dalle parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005".
2.
Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.".
3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.

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