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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 6
1.
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.".

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