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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 9
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende".

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