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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016

Art. 5
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole:
"sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale"
sono sostituite dalle seguenti:
"sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari".
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è aggiunto il seguente periodo:
"La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario. ".
3.
Al comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole
"Non può essere delegata l'adozione di atti"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti".

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