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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 14

ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 29 luglio 2016

Art. 4
1.
Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) la parola
"12,00"
è sostituita dalla parola
"11,00".
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 750.000,00 per gli esercizi 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

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